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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ORTI URBANI
TRE FONTANE
Art. 1 – Costituzione
E’ costituita nel rispetto della Costituzione Italiana e del Codice Civile
un’associazione denominata “Associazione di promozione sociale Orti Urbani Tre
Fontane” qui di seguito detta “Associazione”.
L’Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta e si
configura quale associazione di promozione sociale ai sensi degli artt. 35 e seg. del
Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche, per il
perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale. L’associazione adotta la qualifica e l’acronimo APS nella propria
denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene
inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione
esterna della medesima.
L’Associazione assumerà la denominazione di “Associazione di Promozione Sociale
Orti Urbani Tre Fontane– ETS” allorquando sarà completato, con esito positivo, l’iter
previsto dal D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, per
l’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS – art. 45 e segg. del D.Lgs
117/2017). L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali
regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per
meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

ART. 2 Sede e durata
L’associazione ha sede legale nel comune di Roma.
L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del medesimo Comune non
comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e
successiva comunicazione agli uffici competenti. L’associazione ha durata illimitata.
Art. 3 – Finalità
Gli obiettivi dell’Associazione sono ispirati ai principi della democrazia, della
partecipazione, del perseguimento e della tutela del bene comune, della solidarietà,
della giustizia, della pace e della non violenza richiamandosi ai principi della
Costituzione della Repubblica Italiana, della Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo e ai valori della giustizia sociale, dell’uguaglianza nei diritti, della
trasparenza e della legalità. L’Associazione apartitica e apolitica è finalizzata alla
partecipazione, all’innalzamento del livello qualitativo della vita dei cittadini e alla
promozione di modelli di sostenibilità ambientale. L’Associazione non ha scopo di
lucro ed ha per finalità l’elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di
solidarietà sociale a favore dei propri associati e di terzi.
In particolare, l’Associazione ha lo scopo di realizzare orti urbani nell’area situata
nella zona di Fosso delle Tre Fontane nel comune di Roma.
Art. 4 – Attività
Per il perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione opera, in via esclusiva o
principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, nei
seguenti settori di attività aventi interesse generale, secondo quanto previsto dall’art.
5 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni:
– servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
– interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
– agricoltura sociale;
– riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità
organizzata.
– l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse
sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e
della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente
articolo; L’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
– creazione e coltivazione di orti e giardini recuperando aree abbandonate al degrado;
– promozione di buone pratiche di sostenibilità ambientale, conoscenza della natura e
tutela del paesaggio;
– sviluppo di momenti di socialità e di incontro tra i cittadini;
– recupero della cultura e della pratica contadina coinvolgendo i cittadini del
quartiere, le scuole, le case famiglia, i gruppi scout e gli anziani;
– incoraggiare la voglia di verde e di partecipazione attiva;
– contribuire a far uscire dall’isolamento molte persone della terza età;
– favorire la solidarietà riducendo la distanza tra generazioni (orto didattico);
– partecipare a progetti locali, regionali, nazionali ed europei.
– ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi
consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.
L’Associazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, a
condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i
limiti stabiliti dal Decreto Legislativo 117/2017 e dalle disposizioni attuative dello
stesso. L’Associazione potrà esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la
richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di
finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità,
trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
E’ fatto espresso divieto di distribuire ai soci utili o avanzi di gestione nonché fondi,
riserve, anche in forma indiretta.
Art. 5 – I Soci
Il numero dei soci è illimitato ed in ogni caso non può essere inferiore al numero
minimo stabilito dall’art. 35 del Decreto Legislativo 117/2017. Possono aderire
all’Associazione di promozione Orti Urbani Tre Fontane le persone fisiche che
abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che accettino il presente Statuto e che
condividano gli scopi e le finalità dell’associazione e si impegnino a realizzarli.
L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche
né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione dei soci. Il socio è
un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell’Associazione, accettando le
regole del presente Statuto e impegnandosi ad osservare gli eventuali regolamenti e le
delibere adottate dagli organi dell’Associazione, condividendone le attività e i
progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l’Associazione si prefigge.
Per aderire all’Associazione occorre fare richiesta scritta al Consiglio Direttivo,
indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale,
recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al
presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.
Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro sessanta giorni dalla
presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non
discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale
svolte. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo socio entro trenta giorni
dalla data della deliberazione e deve essere iscritto nel libro degli soci.
Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente o uno o più Consiglieri a
formalizzare l’ammissione del socio, che dà diritto al rilascio immediato della tessera
sociale purché sia contestualmente versata la quota sociale qualora sia prevista. In tal
caso, il Consiglio Direttivo è tenuto a ratificare l’operato dei delegati entro sessanta
giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non
ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà
essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi trenta giorni. Nel caso di
rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all’interessato entro
e non oltre sessanta giorni dalla data di deliberazione. Contro di esso l’interessato può
proporre appello all’Assemblea dei soci entro e non oltre trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata
al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad
attestarne il ricevimento. L’Assemblea dei soci dovrà svolgersi entro sessanta giorni
dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in
Assemblea il diritto al contraddittorio. Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei
nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota
associativa. Al socio verrà rilasciata una tessera che ha valore annuale, a partire dal
primo gennaio fino al trentuno dicembre dell’anno solare di riferimento. I soci
rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la
domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede
dell’associazione. La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un
versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’associazione, non
costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, o collega,
in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura
patrimoniale. La quota sociale non è in nessun caso rimborsabile, non è rivalutabile
ed è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. Le modalità e le
condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita
associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono
eventualmente disciplinate da eventuali regolamenti. Lo status di socio, una volta
acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente
Statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione
della partecipazione alla vita associativa.
Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di
votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti.
I soci hanno diritto:
– di partecipare alle attività e alle manifestazioni promosse dall’Associazione;
– di partecipare alle assemblee;
– di approvare i rendiconti o eventualmente i bilanci;
– di eleggere gli organi sociali e di poter essere eletti;
– di approvare e modificare lo statuto e gli eventuali regolamenti;
– di contribuire all’elaborazione del programma dell’associazione;
– di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta, tramite raccomandata A.R. o
attraverso PEC (posta elettronica certificata) e con un preavviso di almeno quindici
giorni.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del
voto singolo. Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con il
tesseramento e con il versamento delle quote associative. L’esercizio dei diritti sociali
spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro dei soci, sempre
che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.
I soci hanno il dovere di:
– sostenere le finalità dell’Associazione;
– osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
– versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente
dal Consiglio
Direttivo e ratificata dall’assemblea dei soci.
La qualità di socio si perde:
– per recesso, che il socio può esercitare in qualsiasi momento mediante
comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
– per mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro centottanta giorni
dall’inizio dell’esercizio sociale. Il socio decaduto può presentare una nuova
domanda di ammissione all’associazione.
– per scioglimento dell’Associazione;
– per decesso;
Il socio può invece essere escluso dall’Associazione:
– in seguito a comportamenti contrastanti con le finalità dell’associazione;
– in seguito a violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni
degli organi sociali;
– per aver arrecato danni materiali o morali all’Associazione.
L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, deve essere motivata e
comunicata per iscritto all’interessato entro e non oltre trenta giorni dalla data della
deliberazione.
Contro il provvedimento di esclusione il socio può proporre appello all’Assemblea
dei soci, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione,
mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo
raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea
degli associati dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento
dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al
contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea dei soci, ai fini del
ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli
può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
Il socio che ha esercitato il diritto di recesso o escluso non ha diritto alla restituzione
delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 6- Volontari e attività di volontariato
Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della
comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie
capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità
beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di
lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’Associazione di promozione sociale Orti Urbani Tre Fontane potrà avvalersi di
volontari nello svolgimento delle proprie attività; i volontari che svolgeranno la loro
attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro. Le
spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una
autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 10 euro
giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di
spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
Se l’Associazione di promozione sociale Orti Urbani Tre Fontane si avvarrà di
volontari dovrà assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 7 – Gli organi sociali
Gli organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea dei soci;
– il Presidente;
– il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione).
Art. 8 – L’Assemblea dei soci
L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i
soci in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale e le sue
deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli
associati. L’assemblea dei soci è convocata presso la sede sociale dal Presidente
dell’Associazione almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto
economico finanziario o del bilancio annuale. L’assemblea dei soci inoltre può essere
convocata su richiesta del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci. Nel caso in cui
la richiesta di convocazione sia fatta dal Consiglio Direttivo o dai soci, il Presidente
dell’associazione deve provvedere alla convocazione entro sessanta giorni dalla
richiesta. La convocazione è fatta dal Presidente o da persona dallo stesso a ciò
delegata, mediante affissione dell’avviso di convocazione nella bacheca, presso la
sede sociale dell’associazione almeno otto giorni prima della data della riunione.
Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data il luogo e
l’ora dell’assemblea, sia di prima che di seconda convocazione. L’assemblea può
essere convocata in seconda convocazione a partire dal giorno successivo a quello
fissato per la prima convocazione. I soci iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci
ed in regola con il versamento della quota sociale hanno diritto di intervenire e di
votare all’assemblea dei soci.
Ogni socio ha diritto ad un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare nell’assemblea
da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un
massimo di tre soci. L’assemblea dei soci è il massimo organo deliberante e può
essere ordinaria o straordinaria. L’assemblea ordinaria dei soci ha le seguenti
competenze:
– elabora ed approva gli indirizzi, i programmi e le direttive generali
dell’Associazione; – ratifica l’entità della quota associativa annua stabilita dal
Consiglio Direttivo;
– approva il rendiconto economico finanziario o il bilancio preventivo e consuntivo;
– nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
– nomina e revoca i componenti dell’eventuale Organo di Controllo;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione
di responsabilità nei loro confronti;
– approva l’eventuale Regolamento interno dell’Associazione e le eventuali
convenzioni che l’Associazione stipula con terzi;
– delibera, sul ricorso dell’aspirante socio in merito al mancato accoglimento della
sua richiesta di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto
alla sua competenza.
L’assemblea straordinaria dei soci ha le seguenti competenze:
– delibera sulle modifiche dello statuto dell’associazione;
– decide l’eventuale scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione
dell’associazione. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua
mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi
l’Assemblea nomina il proprio presidente. Spetta al Presidente dell’Assemblea
constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento
all’Assemblea.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o
rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea
è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’assemblea in prima convocazione sono prese con la
maggioranza del cinquanta per cento più uno degli iscritti.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide con la maggioranza dei soci
presenti, qualunque sia il loro numero. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche
statutarie dell’Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati
ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La
trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell’Associazione e relativa
devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di
almeno i tre quarti dei soci. Le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un
verbale redatto dal Segretario dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Ogni
associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti. I verbali
dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti
che assenti.
Art. 9 – Il Presidente
Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea dei soci, dura in carica cinque
anni ed è rieleggibile.
Il Presidente è il rappresentante legale dell’associazione nei confronti di terzi e
presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci. Il Presidente
assume nell’interesse dell’associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti
nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi di necessità e
d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima riunione utile.
In particolare compete al Presidente:
– convocare e presiedere l’Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo; –
predisporre le linee generali del programma delle attività dell’associazione;
– redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione;
– vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione;
– determinare criteri organizzativi che garantiscano l’efficienza, l’efficacia, la
funzionalità e la puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per
l’associazione e gli associati;
– emanare i regolamenti interni dell’associazione. In caso d’assenza o impedimento,
le funzioni del Presidente saranno assunte dal Vice Presidente che viene eletto dal
Consiglio Direttivo.
Art. 10 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo dell’associazione è composto in base al numero di soci iscritti
da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici, incluso il
Presidente che è eletto dai soci.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
– attuare le direttive generali stabilite dall’assemblea dei soci dando esecuzione alle
delibere assembleari;
– promuovere iniziative volte al conseguimento degli scopi sociali;
– assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e
straordinaria,
l’organizzazione ed il funzionamento dell’associazione;
– predisporre il rendiconto economico finanziario o il bilancio dell’associazione,
sottoponendolo poi
all’approvazione dell’assemblea dei soci;
– stabilire le quote annuali dovute dai soci da sottoporre all’approvazione
dell’assemblea dei soci;
– deliberare in merito all’adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l’adesione e
curare la tenuta
e l’aggiornamento del libro soci;
– deliberare sull’esclusione degli associati e recepire con delibera le comunicazioni di
recesso pervenute da parte di ciascun socio;
– stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese
effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;
– predisporre un regolamento interno dell’associazione, conforme alle norme del
presente statuto, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci;
– eleggere tra i propri componenti il Vice Presidente;
– nominare tra i suoi componenti il Tesoriere;
– adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle
finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento
dell’Associazione. Il Tesoriere è responsabile della tesoreria, provvede alla
riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del
Consiglio Direttivo, è responsabile della tenuta e dell’aggiornamento dei libri
contabili dell’associazione, e redige la bozza di rendiconto o bilancio preventivo e
consuntivo dell’associazione su proposta del Consiglio Direttivo. Il suo mandato è
legato a quello del Consiglio Direttivo; egli decade quindi allo scadere del mandato
del Consiglio Direttivo o in caso di suo scioglimento. Il Consiglio Direttivo può
demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare
a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici. Se vengono a mancare dei
consiglieri saranno sostituiti dai primi non eletti.
I nuovi consiglieri terminano il loro mandato insieme a quelli che sono in carica
all’atto della loro nomina.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della metà più uno dei
suoi membri e vengono convocate dal Presidente per iscritto con l’indicazione degli
argomenti in discussione o tramite telefono in casi di particolare urgenza, le delibere
del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei presenti su tutti gli
argomenti posti all’ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo può essere convocato
anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Tutte le riunioni del Consiglio
Direttivo vanno verbalizzate, di ogni riunione consiliare viene redatto apposito
verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato.
Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio
Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo, per essere
agevolato nella sua attività, può costituire commissioni o gruppi di lavoro nei vari
settori dell’attività dell’Associazione o per tematiche specifiche, alle quali possono
essere ammessi solo i soci.
Art. 11 – Incompatibilità e ineleggibilità
Il ruolo di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori
è incompatibile con:
– incarichi politici;
– incarichi amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche,
sindacali e nelle istituzioni pubbliche;
– cariche direttive in aziende private aventi rapporti di interesse commerciale o
finanziario con l’Associazione.
Ogni causa di incompatibilità determina l’ineleggibilità del soggetto interessato e,
ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale
prenderà atto il Consiglio Direttivo che provvederà alla sostituzione nella prima
seduta utile.
Art.12 – Libri sociali e registri
L’Associazione deve tenere a cura del Consiglio Direttivo i seguenti libri sociali: –
libro soci;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo
sia stato nominato;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione, qualora questo
sia stato nominato.
– il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Art. 13 – Esercizio sociale e rendiconto economico finanziario o bilancio
d’esercizio
L’esercizio finanziario dell’associazione ha inizio il 1° Gennaio e termine il 31
Dicembre d’ogni anno. Per ogni esercizio è fatto obbligo di predisporre un rendiconto
o bilancio preventivo ed un rendiconto o bilancio consuntivo. Entrambi vengono
predisposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all’approvazione dell’assemblea dei
soci. I bilanci saranno depositati presso la sede dell’associazione stessa per la durata
prevista dal Codice Civile, salvo diverse disposizioni di legge e potranno essere
consultati dai soci.
Il rendiconto o il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede
dell’Associazione nei sette giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua
approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione. Il
bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento
economico e finanziario dell’associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti
dalla normativa vigente. Il rendiconto o il bilancio di esercizio e le relazioni ad esso
collegate, devono essere affissi presso la sede sociale
Art. 14 Organo di Controllo
L’Organo di controllo, può essere monocratico ovvero formato da tre membri, è
nominato qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi
dell’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017. I membri dell’Organo di Controllo
devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla
natura dell’incarico; ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399
del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le
categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel
caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da
almeno uno dei componenti. Essi durano in carica cinque anni, sono rieleggibili e
possono essere scelti anche tra persone estranee all’Associazione
Se, l’Organo di controllo è non monocratico, ovvero collegiale, esso nomina al
proprio interno un Presidente.
Delle proprie riunioni l’Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto
nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato
nella sede dell’Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più
membri dell’Organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del
mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da
parte dell’Assemblea dei soci. I membri dell’organo di controllo possono essere
revocati solo per giusta causa dalla Assemblea dei soci. I membri dell’Organo di
controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed
esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire
altre cariche all’interno dell’Associazione.
L’Organo di controllo:
– vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione; – vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo
e contabile e sul suo concreto
funzionamento;
– esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche
e di utilità
sociale. L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di
ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie
sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 15 – Collegio dei Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori potrà essere istituito nei casi di superamento dei limiti di cui
all’art. 31, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e qualora l’assemblea dei
soci lo ritenga opportuno.
Art. 16 – Patrimonio e risorse economiche
Il patrimonio dell’associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed
immobili, comunque appartenenti all’associazione, nonché da tutti i diritti a
contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.
Le risorse economiche per il funzionamento dell’associazione e per lo svolgimento
delle sue attività saranno costituite:
– dalle quote e dai contributi dei soci;
– erogazioni liberali di soci e terzi;
– donazioni e lasciti testamentari;
– da contributi dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni
pubbliche anche
finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei
fini statutari; – dai contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
– dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
– contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi
rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
– contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
– rendite patrimoniali;
– dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso
lo svolgimento
di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera
ausiliaria e
sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
– da erogazioni liberali degli associati o di terzi;
– da entrate derivanti da raccolte fondi;
– da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e
sottoscrizioni anche a
premi;
– entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale secondo i
dettami dell’art. 6
del D.Lgs. n. 117/2017;
– da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di
promozione sociale.
In caso di recesso o di esclusione, i singoli non possono chiedere la divisione del
fondo comune, né pretenderne la restituzione pro quota.
E’ assolutamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di
gestione nonché di fondi, di riserve o di capitale o di avanzi di gestione, a fondatori,
associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi
sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale
del rapporto associativo. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali
avanzi di gestione, proventi, entrate comunque denominate dovrà essere utilizzato per
lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 17 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci
con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, sia in prima che in seconda
convocazione.
L’Assemblea dei soci con la delibera dello scioglimento nomina anche uno o più
liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere
devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, comma 1, del Decreto
Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad
altri enti del Terzo settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di
pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell’Assemblea dei Soci,
o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del
suddetto Decreto Legislativo.
Art. 18 – Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore
L’Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e
seguenti del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e
successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le
informazioni di cui all’articolo 48 dello stesso Decreto Legislativo. Iscrive inoltre nel
Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti
dalla normativa vigente. Dopo l’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore
l’Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle
comunicazioni al pubblico gli estremi dell’iscrizione.
Fino all’operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad
applicarsi per l’Associazione di promozione sociale Orti Urbani Tre Fontane le norme
previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro regionale delle
APS. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle
more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte
dell’associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua
iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente
previsto dalla specifica normativa di settore.
Art. 19 Disposizioni generali e finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, dagli eventuali
Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto
previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e le
disposizioni attuative dello stesso, oltre che le norme del Codice civile e le relative
disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.
Lo Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da
parte dell’Assemblea dei soci.